Art. 8 (Art.
6 C.d.S.)
Aree interne ai porti e aeroporti.
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo
6, comma 7, del codice sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti
quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi
atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali,
resi noti con idonee
indicazioni.