Art. 406 (Art.
231 C.d.S.)
Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento
delle direttive comunitarie.
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanati dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 942, della legge 25 novembre 1975, n. 707 e della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata e modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.