Art. 395 (Art.
213 C.d.S.)
Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate.
1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano.
2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.