Art. 348 (Art.
149 C.d.S.)
Distanza di sicurezza tra i veicoli.
1. La distanza di sicurezza tra due veicoli
deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi
del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della
strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del
veicolo, all'entità del carico, nonché ad
ogni altra circostanza influente.
2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.