Art. 344 (Art. 142 C.d.S.)
Limitazioni permanenti di velocitą.

1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocitą prescritti.

2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

a) dimensioni e colori: come riportato in figura[Nota1] ;
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.