Art. 334 (Art.
122 C.d.S.)
Contrassegno per le esercitazioni di guida.
1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. (...).
2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco
veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve
essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante
la scritta scuola guida, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato
anteriormente e posteriormente,
in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale
da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello
occupato da colui che funge da istruttore. (...).