Art. 293 (Art.
108 C.d.S.)
Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine
agricole.
1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
b) generalità del proprietario;
c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
d) numero del telaio del veicolo;
e) caratteristiche tecniche del veicolo.
2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
b) numero del telaio del veicolo;
c) caratteristiche tecniche del veicolo.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.