Art. 29 (Art. 20 C.d.S.)
Ubicazione di chioschi od altre installazioni.

1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui all'articolo 16, comma 2, e 20, del codice.