Art. 280 (Art.
106 C.d.S.)
Livelli sonori delle macchine agricole semoventi.
1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.
3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità.
4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.