Art. 254 (Art. 98 C.d.S.)
Circolazione di prova.

1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.