1. Quando la strada č attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli č regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale altri pericoli[Nota1] con pannello integrativo[Nota2] e successiva croce di s. Andrea in vicinanza del binario stesso. Il segnale č facoltativo nei centri abitati.
2. Il segnale altri pericoli[Nota3] deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimitā di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimitā dell'attraversamento č effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali č effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.