Art. 191 (Art. 44 C.d.S.)
Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo.

1. Quando la strada č attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli č regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale altri pericoli[Nota1]  con pannello integrativo[Nota2]  e successiva croce di s. Andrea in vicinanza del binario stesso. Il segnale č facoltativo nei centri abitati.

2. Il segnale altri pericoli[Nota3]  deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimitā di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.

3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimitā dell'attraversamento č effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali č effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.