1. I simboli di identificazione delle strade
sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono:
a) per itinerari internazionali a fondo verde[Nota1];
b) per autostrade e trafori a fondo verde[Nota2];
c) per strade statali a fondo blu[Nota3];
d) per strade provinciali a fondo blu[Nota4];
e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco[Nota5].
2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (esempi 204[Nota6], 205[Nota7], 206[Nota8]). Sulle strade già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali distanziometrici lapidei.
3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se stanti.
4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di leggibilità necessaria.
5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere usati in funzione di segnali di direzione.
6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.