Art. 123 (Art. 39 C.d.S.)
Segnali di obbligo specifico.

1. I segnali di obbligo specifico sono:

a) ALT - DOGANA
b) ALT - POLIZIA
c) ALT - STAZIONE.

2. Il segnale ALT - DOGANA[Nota1]  deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola "Dogana" nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. 163 [Nota2] e 164[Nota3] .

3. Il segnale ALT - POLIZIA[Nota4]  deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine.

4. Il segnale ALT - STAZIONE[Nota5]  deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.